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Una breve disamina della direttiva macchine, dei principali obblighi da essa previsti e delle problematiche che devono essere affrontate e risolte correttamente!

La direttiva macchine 2006/42/CE (recepita in Italia dal D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" è stato pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 36. La sua entrata in vigore è il 6 marzo 2010) si prefigge l'obiettivo di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza (RESS) relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza.

Il campo d'applicazione

Art. 1 - Campo di applicazione

a) macchine;

b) attrezzature intercambiabili;

c) componenti di sicurezza;

d) accessori di sollevamento;

e) catene, funi e cinghie;

f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

g) quasi-macchine.
- Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all'articolo 2:
 

La definizione di macchina

La definizione di macchina viene esteso; infatti, nell'articolo 2, vengono elencate le definizioni di "macchina".

a) "macchina" propriamente detta:

    1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;

    2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;

    3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

    4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

    5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

b) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;

c) "componente di sicurezza": componente:

    1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;

    2) immesso sul mercato separatamente;

    3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;

    4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

d) "accessori di sollevamento": componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;

e) "catene, funi e cinghie": catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;

f) "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto;

...

    Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: "macchina" uno dei prodotti elencati all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f).
    Si applicano le definizioni seguenti:

Pertanto le quasi-macchine non sono considerate macchine. Per le quasi-macchine è prevista una procedura specifica.

La definizione di quasi-macchina è la seguente (Art. 2 - Definizioni):

    g) "quasi-macchine": insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente decreto; ...

 

La definizione di fabbricante

"fabbricante": persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo.

 

Immissione sul mercato e messa in servizio (Art.3 - Immissione sul mercato e messa in servizio)

... Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

    si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;
    si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
    fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
    espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9;
    redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
    appone la marcatura "CE" ai sensi dell'articolo 12.

 

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine in regola ai sensi della presente direttiva. Tali Stati adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le macchine possano essere commercializzate solo se in regola ai sensi delle disposizioni di cui alla presente direttiva che non mettano in pericolo la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.
 

Presunzione di conformità e norme armonizzate

Gli Stati membri considerano che le macchine, munite del marchio "CE" e accompagnate dalla dichiarazione "CE" di conformità, ottemperano alle disposizioni della presente direttiva.

Una macchina costruita in conformità di una norma armonizzata, le cui caratteristiche siano state oggetto di una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume conforme agli obblighi essenziali di salute e di sicurezza previsti da tale norma armonizzata.

Requisiti essenziali e valutazione della conformità

Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:

    stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
    individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
    stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
    valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo del presente decreto legislativo,
    elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).

Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute - RESS

I principali cambiamenti e complementi degli obblighi essenziali vertono sui punti seguenti:

    gli obblighi relativi alla valutazione del rischio sono piú dettagliati;
    gli obblighi relativi all'ergonomia e alle emissioni sono formulati in maniera piú precisa;
    nuovi obblighi sono stati definiti per le macchine che collegano piani definiti;
    gli obblighi relativi ai sedili e alla protezione contro i fulmini, che si limitavano finora alle macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono stati integrati nella parte generale dell'allegato I e sono quindi applicabili a tutte le macchine;
    ...

Sanzioni

Rispetto al D.P.R. 459/96 il D.Lgs. 17/2010 prevede delle sanzioni per:

    il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I,
    chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti,
    il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 (Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine),
    il fabbricante o il suo mandatario che a richiestadell'autorità di sorveglianza di cui all'articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all'allegato VII (Fascicolo Tecnico e Documntazione Tecnica Pertinente),
    Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II,
    chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità,
    chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo.

Quanto sopra esposto copre solo alcuni degli aspetti di innovazione presenti nella nuova direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE - D.Lgs. 17/2010); altre novità sono infatti presenti in merito alla Dichiarazione CE di Conformità e alla Dichiarazione di Incorporazione, alla documentazione da predisporre (fascicolo tecnico o documentazione tecnica pertinente - manuale di istruzioni o istruzioni per l'assemblaggio), ai prodotti elettrici ed elettronici, ecc...!

Macchine per lavorazioni meccaniche (presse, cesoie, laminatoi,...), macchine tessili, impianti automatici e semiautomatici, macchine in allegato IV, grandi impianti sono solo alcuni esempi dell'esperienza maturata negli anni.